Art. 1.

      1. È istituita l'Università della difesa nazionale, ente di diritto pubblico, con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione. Essa garantisce la preparazione culturale e professionale degli ufficiali preposti alla difesa militare e del personale dirigente addetto alla difesa civile, nonchè la formazione dei docenti.
      2. L'Università della difesa nazionale concorre, con il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico e della difesa del Paese promuovendo forme di collaborazione e di interscambio con le altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed estere.